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Regesto

Azione di garanzia per i difetti della cosa. Prescrizione.
1. Un gioco di birilli con la pista aderente al suolo è una costruzione mobiliare (consid. 3 a).
2. L'azione di garanzia per i difetti della cosa fornita si prescrive in un anno, indipendentemente dal fatto che la fornitura sia avvenuta in virtù di un contratto d'appalto (art. 371 cpv. 1 CO) o di un contratto di compravendita (art. 210 cpv. 1 CO) (consid. 3 a).
3. In caso di deliberato inganno (art. 210 cpv. 3 CO), si applica la prescrizione decennale (consid. 3 a).
4. In materia di garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 205 e segg. CO), l'atto che sospende o interrompe la prescrizione per una delle pretese che può avanzare l'acquirente la sospende o la interrompe anche per le altre (consid. 3 b).
5. La stessa regola è applicabile alle pretese del committente per i difetti dell'opera fornita dall'appaltatore (art. 371 cpv. 1 CO) (consid. 3 b).

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referenza

Articolo: art. 371 cpv. 1 CO, art. 210 cpv. 1 CO, art. 210 cpv. 3 CO