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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost., art. 4 Cost.; imposta di bollo cantonale sulla copia autentica di un pubblico istromento.
1. Nella misura in cui il negozio giuridico riguarda un immobile, l'imposta di bollo proporzionale al valore dell'atto può essere percepita solo dal Cantone di situazione dell'immobile, indipendentemente dal fatto che l'istromento pubblico è stato rogato fuori Cantone (consid. 2; precisazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 109 Ia 304 segg.).
2. Il fatto che la normativa cantonale prevede un'imposta di bollo meno elevata per i trapassi mobiliari non lede il principio della parità di trattamento (consid. 3).

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referenza

DTF: 109 IA 304

Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost., art. 4 Cost.