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Regesto

Art. 66 e 68 cpv. 1 LAINF, art. 88 OAINF: Sottoposizione di un'azienda mista.
- Del cambiamento apportato dalla LAINF al regime della sottoposizione (consid. 2).
- Principio dell'unità dell'assicurazione (consid. 2c) e dell'attrazione (art. 88 cpv. 1 OAINF; consid. 3c) o della separazione (art. 88 cpv. 2 OAINF; consid. 3c).
- Nozione dell'azienda (consid. 4), dell'azienda unitaria o composita (consid. 5), dell'azienda mista (consid. 6a), dell'azienda principale (consid. 6b) e di quella ausiliaria o accessoria (consid. 6c).
- Parti di azienda decentralizzate (consid. 7b).
- La competenza dell'INSAI secondo l'art. 66 cpv. 1 LAINF si determina in generale in funzione dell'appartenenza ad un ramo economico o secondo il carattere dell'azienda (consid. 5a), eccezionalmente in funzione del criterio puramente formale del raccordo ferroviario (art. 78 lett. b OAINF; consid. 8).
- Azienda considerata in concreto mista. Né l'unità dell'azienda di spedizione (compresa quella accessoria di trasporto) né quella che gestisce l'organizzazione delle agenzie di viaggio sono sottoposte all'INSAI (consid. 10).

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referenza

Articolo: Art. 66 e 68 cpv. 1 LAINF, art. 88 OAINF, art. 88 cpv. 1 OAINF, art. 88 cpv. 2 OAINF seguito...