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Regesto a

Art. 2 AIMP; motivo di esclusione dell'ordine pubblico nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.
Contenuto e validità della riserva dell'ordine pubblico nell'assistenza internazionale in materia penale. Esigenze in materia di prove e intensità dell'esame da parte delle autorità svizzere dell'assistenza giudiziaria. Negata una violazione grave del diritto d'accesso a un tribunale quale componente dell'ordine pubblico (nazionale e internazionale) (consid. 3).

Regesto b

Art. 74a e art. 94 segg. AIMP; assistenza in materia penale in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente.
I risarcimenti equivalenti non rientrano nell'ambito dell'art. 74a AIMP. Dev'essere invece attuato un procedimento di esecuzione di sentenze penali secondo gli art. 94 segg. AIMP (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 2 AIMP, art. 74a AIMP