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Regesto

Art. 8 cpv. 4 LAsi; violazione dell'obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio; preminenza della LAsi sulla LStr rispettivamente sulla LStrI; principio di legalità.
Condanna per titolo di violazione dell'obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio fondata sull'art. 120 cpv. 1 lett. e unitamente all'art. 90 lett. c LStr; tali disposizioni corrispondono a quelle della vigente LStrI (consid. 1.4.1).
In base all'art. 2 cpv. 1 LStr, le norme della LAsi prevalgono su quelle della LStr (consid. 1.4.2).
Per i richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato, l'obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 LAsi prevale su quello previsto dall'art. 90 lett. c LStr (consid. 1.4.3). La LAsi non prevede alcuna norma penale in caso di violazione dell'obbligo di collaborare giusta l'art. 8 cpv. 4 LAsi (consid. 1.4.4).
La condanna del ricorrente, richiedente l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato, resa sulla base dell'art. 120 cpv. 1 lett. e unitamente all'art. 90 lett. c LStr è contraria al diritto federale (consid. 1.5).

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Articolo: Art. 8 cpv. 4 LAsi