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Regesto

Art. 46, 71 LUFI; art. 7, 39, 55 cpv, 2 LEspr.
Competenza di conferire il diritto di espropriare per la costruzione e l'esercizio di impianti idrici (consid. 2a).
Condizioni d'ammissibilità di opposizioni tardive ai sensi dell'art. 39 LEspr; condizioni non adempiute nella fattispecie (consid. 3a-c).
Possibilità di annullare d'ufficio un procedimento espropriativo affetto da gravi vizi (consid. 3d).
Competenza del Consiglio di Stato vallesano a decidere se, insieme con la concessione di utilizzazione di forze idriche, sia stata accordata anche una concessione di utilizzazione del suolo, suscettibile di rendere senza oggetto il procedimento espropriativo avviato (consid. 4).
Espropriazione di fondi destinati a scopi d'interesse pubblico (consid. 6a).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 46, 71 LUFI, art. 39 LEspr

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