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Regesto

Art. 34 e 35 cpv. 2 e 3 Cost.; § 48 cpv. 2 lett. a della Costituzione del 23 marzo 2005 del Cantone di Basilea Cittą; conformitą dell'iniziativa popolare cantonale relativa ai diritti fondamentali per i primati ("Grundrechte für Primaten") al diritto superiore.
Motivi d'invalidamento di un'iniziativa popolare cantonale nel Cantone di Basilea Cittą (consid. 5). Principi dell'esame della validitą materiale di un'iniziativa popolare cantonale (consid. 6.1 e 6.2). Relazione tra i diritti fondamentali cantonali e i diritti fondamentali della Costituzione federale e della CEDU (consid. 8.1). Compatibilitą di diritti fondamentali cantonali per determinati animali con il diritto superiore (consid. 8.2-8.4). Per l'esame della validitą materiale dell'iniziativa, nelle circostanze concrete occorre riferirsi al tenore letterale della stessa, e non alla volontą soggettiva delle iniziativiste e degli iniziativisti (consid. 9.1-9.3).

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références

Article: Art. 34 e 35 cpv. 2 e 3 Cost.