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Regesto

Art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr., art. 16 cpv. 1 LCStr. e art. 17 cpv. 1bis e 3 LCStr.; restituzione condizionale del permesso di guida alla scadenza del termine di prova stabilito in una revoca a scopo di sicurezza.
Anche laddove risulti che, alla scadenza del termine di prova imposto, sia venuta meno la tossicomania su cui si è fondata la revoca a scopo di sicurezza, circostanze specifiche, quale una singola consumazione di oppiacei, possono dar luogo a dubbi. In tal caso, la restituzione della licenza al conducente va vincolata ad un controllo medico della sua astinenza durante un certo tempo (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 16 cpv. 1 LCStr, art. 17 cpv. 1bis e 3 LCStr