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Regesto

Art. 43 n. 1 cpv. 2 CP. Internamento di anormali mentali.
Un agente affetto da schizofrenia con allucinazioni e che ha commesso un omicidio in stato d'irresponsabilità può essere internato ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP qualora, secondo una perizia medica, esista la possibilità che, a causa della sua malattia, commetta ulteriori omicidi malgrado un trattamento medico.

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Articolo: Art. 43 n. 1 cpv. 2 CP