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Regesto

Art. 356 cpv. 3 CPP; decreto d'accusa; ritiro dell'opposizione per atti concludenti.
L'opposizione interposta contro un decreto d'accusa può essere ritirata per atti concludenti. Il pagamento da parte dell'opponente degli importi corrispondenti alla pena e alle spese giudiziarie stabilite nel decreto d'accusa può di regola essere interpretato dalle autorità penali come un ritiro dell'opposizione ai sensi dell'art. 356 cpv. 3 CPP (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 356 cpv. 3 CPP