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Regesto

Art. 38 cpv. 1 LADI.
Il termine di tre mesi per far valere il diritto all'indennità per lavoro ridotto comincia a decorrere dopo ogni periodo di conteggio, indipendentemente dal fatto che il servizio cantonale o il giudice abbia già reso una pronunzia circa il pagamento della prestazione.

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Articolo: Art. 38 cpv. 1 LADI