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Regesto

Art. 71 cpv. 1 LPP, art. 50 cpv. 3 OPP 2; previdenza professionale; investimento di capitali.
Cognizione del Tribunale federale; competenze dell'autoritą cantonale di vigilanza (consid. 1).
In materia d'investimento di capitali i principi della sicurezza e della ripartizione dei rischi hanno una valenza assoluta (consid. 2.2).
L'investimento di pił del 90 % dei fondi presso un'unica debitrice - anche se si tratta di una banca, peraltro datrice di lavoro degli assicurati - viola il principio della diversificazione degli investimenti in base alle differenti categorie, le regioni e i settori economici (consid. 2.4).

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Articolo: Art. 71 cpv. 1 LPP, art. 50 cpv. 3 OPP 2