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Regesto

Vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) e libertā del fondatore (art. 80/81 e 83 CC).
Lo scopo statutario e il campo di attivitā locale determinano, nel caso di una fondazione ordinaria, l'ente pubblico competente per la vigilanza (consid. 3).
Una fondazione ordinaria non necessitā per la sua costituzione di un'autorizzazione delle autoritā e dev'essere iscritta nel registro di commercio se adempie i presupposti legali. Una partecipazione dello Stato nell'ambito della costituzione di una fondazione č unicamente possibile entro stretti limiti e segue il principio del rispetto della volontā del fondatore (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 84 cpv. 1 CC