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Regesto

Art. 251 cpv. 2 PP; obbligo d'indicare le autorità di ricorso.
Ogni decisione in materia penale federale deve menzionare i rimedi giuridici con i quali può essere impugnata (consid. 1c).
Art. 272 PP; procedura penale amministrativa, ricorso tardivo.
Conseguenze dell'omessa indicazione dei rimedi giuridici, questione lasciata indecisa (consid. 1c).
Art. 11 cpv. 3 DPA; sospensione della prescrizione.
La sospensione della prescrizione, prevista dall'art. 11 cpv. 3 DPA per la durata della procedura relativa all'obbligo di pagamento, concerne anche il termine di prescrizione assoluta (consid. 2).
Art. 48 n. 2 CP.
Commisurazione della multa (consid. 3).
Art. 13 DPA; esenzione da pena in casa di denunzia spontanea.
Tale disposizione è applicabile solo a favore di un defraudatore pentito che denunzia spontaneamente la propria infrazione (consid. 4).

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Articolo: Art. 11 cpv. 3 DPA, Art. 251 cpv. 2 PP, Art. 272 PP, Art. 48 n. 2 CP seguito...