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Regesto

Art. 329 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. b CPP; ammissibilità del reclamo contro la decisione di sospensione emanata dal tribunale di primo grado.
Una decisione di sospensione e di rinvio per complemento d'istruzione emanata dal tribunale di primo grado in applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria. Di conseguenza, un reclamo contro la stessa è aperto soltanto in presenza di un pregiudizio irreparabile (consid. 2.2).

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referenza

Articolo: art. 329 cpv. 2 CPP