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Regesto

Dichiarazione dell'esecutività d'una decisione relativa alle speseprocessuali pronunciata in Germania.Se si tratta delle spese processuali poste a carico dell'attore soccombente, le disposizioni della Convenzione internazionale del 1. marzo 1954 relativa alla procedura civile prevalgono su quelle della Convenzione germano-svizzera del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (consid. 3 e 4).
Secondo l'art. 19 della Convenzione internazionale del 1954, non si ha da esaminare, nella procedura d'exequatur, se la decisione sulle spese - o il giudizio di merito su cui essa si fonda - viola l'ordine pubblico del paese ove l'esecuzione è domandata (consid. 4).