108 IB 102
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 4 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del Consiglio federale del 10 novembre 1976/18 giugno 1979 sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero (OAFTE): nozione di "complesso di residenze secondarie recentemente attuato" in luoghi turistici soggetti al blocco delle autorizzazioni.
1. Non può farsi questione di "complesso recentemente attuato" nel caso di edifici ultimati oltre cinque anni prima della domanda di autorizzazione di massima (consid. 2 e 3).
2. Interpretazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. c OAFTE secondo il suo scopo: l'introduzione del blocco delle autorizzazioni in tempi successivi all'emanazione dell'OAFTE non cagiona di per sé disparità di trattamento (consid. 4).