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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
Determinazione dei luoghi nei quali la proprietà fondiaria estera tocca limiti considerevoli (art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE).
L'estensione da parte delle autorità cantonali dei luoghi in cui la proprietà fondiaria estera tocca limiti considerevoli è inoperante sino a che sia stata approvata dall'autorità federale.

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referenza

Articolo: art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE