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Regesto

Art. 110 cpv. 1 OG; art. 73 cpv. 3 e 4 LPP: Estensione dello scambio degli allegati ad altri cointeressati.
Con l'invito a partecipare alla procedura, l'autoritą di cosa giudicata del giudizio (di ultima istanza) si estende all'istituto di previdenza cointeressato. Nell'eventualitą di un processo successivamente intentato nei suoi confronti, la parte cointeressata deve lasciarsi opporre il giudizio. L'invito a partecipare alla procedura non esplica ulteriori effetti; in particolare, esso non determina una pronuncia in merito a conclusioni aventi per oggetto l'assegnazione di prestazioni da parte dell'istituto di previdenza cointeressato (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 110 cpv. 1 OG, art. 73 cpv. 3 e 4 LPP