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Regesto a

Art. 53 cpv. 2 LPGA; riconsiderazione di una decisione.
L'amministrazione ha il diritto di riconsiderare una decisione manifestamente errata anche dopo dieci anni dalla sua emanazione (consid. 3).

Regesto b

Art. 17 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA; riconsiderazione di una decisione di revisione.
Il diritto alla rendita di una persona assicurata a cui l'assicurazione invaliditā ha concesso una mezza rendita, poi aumentata in maniera manifestamente errata a una rendita intera, deve essere esaminato liberamente per il futuro, anche nell'ipotesi in cui non si presentasse alcun motivo di revoca in relazione a questa decisione precedente (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 53 cpv. 2 LPGA, Art. 17 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA