119 III 75
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Opposizione nell'esecuzione cambiaria; deposito della somma per cui si procede.
1. Costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG l'ordinanza con cui, da un lato, si comunica al creditore che l'escusso ha depositato la somma per cui si procede e, dall'altro, lo si diffida a promuovere l'azione di pagamento (consid. 1a).
2. Un atto di fideiussione solidale non puņ essere considerato un deposito sufficiente ai sensi dell'art. 182 n. 4 LEF (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 87 OG, art. 182 n. 4 LEF