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Regesto

Art. 1 lett. d, art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, art. 23, 25 cpv. 4, art. 26, 29, 30, 31 e 32 della Convenzione internazionale sulla cibercriminalità (CCC); art. 54, 265 e 273 CPP; art. 14 LSCPT; art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 67a AIMP. Raccolta transfrontaliera retroattiva di dati (con identificazione del partecipante) presso un fornitore di accesso ad internet straniero ("rete sociale" digitale).
Basi legali del diritto nazionale e internazionale pubblico (consid. 4). Il rilevamento dell'"istoriato IP" di partecipanti a una rete sociale su internet concerne dati marginali di comunicazione (consid. 5.1 e 5.2). Principio della territorialità nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni all'estero (consid. 5.3). Obiettivi della Convenzione sulla cibercriminalità, strumentario della cooperazione internazionale (consid. 5.4-5.6). Spetta all'autorità competente dello Stato richiesto decidere se e in che misura (in vista di una domanda di assistenza) richieste dell'autorità nazionale di perseguimento penale volte alla conservazione rapida di dati in via cautelare (art. 29 CCC) devono essere autorizzate e se una trasmissione rapida di dati relativi al traffico informatico (art. 30 CCC), conservati sulla base della domanda cautelare, può essere eseguita (consid. 5.7). Le condizioni dell'art. 32 CCC per un rilevamento transfrontaliero retroattivo di dati relativi al traffico informatico non sono adempiute in concreto. Quali soggetti abilitati a rilasciare il consenso entrano in considerazione anche persone e società straniere, in particolare fornitori di accesso ad internet ("provider"), che si sono riservati nelle loro condizioni generali di utilizzazione il diritto nei confronti dei loro clienti di trasmettere dati alle autorità di perseguimento penale nazionali ed estere (consid. 5.9 e 5.10). Il consenso volontario di un avente diritto non è tuttavia dato nella fattispecie (consid. 5.11). Il rilevamento litigioso dei dati marginali negli Stati Uniti deve quindi essere richiesto mediante la via dell'assistenza giudiziaria internazionale (consid. 5.12). Distinzione tra dati relativi al traffico informatico (art. 1 lett. d CCC, art. 273 CPP) e semplici informazioni relative agli utenti (art. 18 cpv. 3 CCC, art. 14 LSCPT) (consid. 6.1 e 6.2). Istituto della trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni nel diritto dell'assistenza giudiziaria internazionale (consid. 6.3). Dall'art. 18 cpv. 1 lett. b CCC non deriva un diritto supplementare (eccedente l'art. 32 CCC) a un rilevamento transfrontaliero di informazioni relative agli utenti (consid. 6.4). Per le domande di trasmissione di informazioni relative agli utenti presso fornitori domiciliati negli Stati Uniti è determinante il diritto sull'assistenza amministrativa e giudiziaria applicabile dalle autorità statunitensi (consid. 6.5).

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referenza

Articolo: art. 54, 265 e 273 CPP, art. 14 LSCPT, art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 67a AIMP