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Regesto

Art. 24 cpv. 3 LIP; Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (CDI CH-FR); imposta preventiva prelevata su redditi di titoli detenuti nell'ambito di attività di arbitraggio su indici; diritto al rimborso.
Il quesito di sapere se vi è evasione fiscale in relazione all'imposta preventiva va esaminato unicamente se le condizioni che giustificano il rimborso ai sensi della legge sono adempiute (consid. 4).
Conferma della giurisprudenza secondo la quale il diritto al rimborso dell'imposta preventiva di un'impresa straniera, fondato sulla stabile organizzazione svizzera, soggiace alla condizione che il reddito appartenga al patrimonio aziendale (consid. 5).
Allorquando la sentenza impugnata tratta il rimborso dell'imposta preventiva in virtù dell'art. 24 cpv. 3 LIP, una nuova argomentazione che propone di procedervi in applicazione della CDI CH-FR è inammissibile dinanzi al Tribunale federale, poiché fondata su un contesto fattuale completamente differente (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 24 cpv. 3 LIP