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Regesto

Art. 4 e art. 37 cpv. 2 Cost., libertà personale; autonomia comunale; liceità di tasse di stazionamento.
L'art. 37 cpv. 2 Cost. sancisce il divieto di prelevare tasse unicamente per quanto concerne il traffico su suolo pubblico conforme alla destinazione di quest'ultimo e contenuto nei limiti dell'uso comune (consid. 2a-c).
Per uno stazionamento che non è più conforme all'uso comune possono essere richieste delle tasse, anche se nelle vicinanze non esistono parcheggi gratuiti (cambiamento di giurisprudenza) (consid. 2d).
Nelle zone urbane uno stazionamento che eccede 30 minuti può essere considerato come un uso comune accresciuto del suolo pubblico (consid. 2e).
Le tasse di stazionamento non violano la libertà personale (consid. 3).
Il fatto di introdurre le tasse di stazionamento solo in alcune regioni contigue di una città non viola il principio della parità di trattamento (consid. 5).
La tassa di stazionamento zurighese non viola il principio dell'equivalenza (consid. 6).
Il Consiglio di Stato viola l'autonomia della città di Zurigo allorquando annulla la delimitazione del campo di applicazione territoriale delle tasse di stazionamento in ragione di una pretesa violazione del principio della parità di trattamento (consid. 8).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 e art. 37 cpv. 2 Cost., art. 37 cpv. 2 Cost.

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