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Regesto

Art. 82 cpv. 2 LPP; art. 1 cpv. 1 OPP 3; determinazione del grado di incapacitā al guadagno nel pilastro 3a.
I principi generali vigenti nella previdenza professionale obbligatoria relativi all'effetto vincolante per gli istituti di previdenza delle decisioni degli organi dell'assicurazione invaliditā (DTF 132 V 1 consid. 3.2 pag. 4) non possono essere applicati sussidiariamente al pilastro 3a (consid. 4.2).

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referenza

DTF: 132 V 1

Articolo: Art. 82 cpv. 2 LPP, art. 1 cpv. 1 OPP 3