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Regesto

Determinazione della somma impignorabile del salario (art. 325 cpv. 1 CO).
L'ufficio di esecuzione deve, se richiesto da un interessato, determinare la somma impignorabile del salario anche se il lavoratore è fallito dopo la cessione di parte del salario e ha fatto opposizione all'esecuzione in seguito promossa dal creditore (consid. 2).
Il fallito non pùo invocare al proposito l'eccezione con cui contesta d'aver acquistato nuovi beni ai sensi dell'art. 265 cpv. 2 e 3 LEF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 325 cpv. 1 CO, art. 265 cpv. 2 e 3 LEF