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Regesto

Art. 2 cpv. 1, art. 23 e 24 cpv. 1 LPP; art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2: Carattere vincolante per l'istituto di previdenza della valutazione dell'invaliditā effettuata dagli organi dell'assicurazione invaliditā.
Per stabilire se la valutazione dell'invaliditā effettuata dagli organi dell'assicurazione invaliditā risulti manifestamente insostenibile e, come tale, non vincolante per l'istituto di previdenza, occorre fondarsi sugli atti di cui disponevano gli organi dell'assicurazione invaliditā al momento della loro decisione.
Fatti o mezzi di prova addotti posteriormente e di cui l'amministrazione non doveva tener conto d'ufficio, sono rilevanti soltanto nella misura in cui l'ufficio AI dovrebbe prenderli in considerazione nel quadro di una revisione processuale.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 23 e 24 cpv. 1 LPP