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Regesto

Art. 67 n. 1 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF, art. 602 cpv. 1 CC, art. 128 n. 1 e 130 cpv. 1 CO; validità dell'esecuzione; rappresentanza della comunione ereditaria in caso di urgenza.
In caso di urgenza, ogni erede è legittimato ad agire da solo come rappresentante della comunione ereditaria, in virtù di poteri legali conferitigli (consid. 3.3). Tali poteri cessano quando termina l'urgenza (consid. 3.3.1).
Urgenza ammessa nel caso concreto, trattandosi dell'invio di una domanda d'esecuzione volta ad interrompere la prescrizione di crediti per pigioni di cui la successione sarebbe titolare (consid. 3.3.3). Gli atti compiuti in virtù di poteri legali conferiti in caso di urgenza non vanno sottoposti alla ratifica dei coeredi. È riservata la responsabilità dell'erede che agisce come rappresentante della comunione ereditaria (consid. 3.3.5).

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referenza

Articolo: art. 602 cpv. 1 CC, art. 128 n. 1 e 130 cpv. 1 CO