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Regesto

Art. 22 cpv. 1 e art. 99 LAINF: modificazione di una decisione cresciuta in giudicato.
- Condizioni per le quali una decisione di rendita cresciuta in giudicato può essere modificata.
- La capacità di guadagno resta invariata quando un assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale decide di consacrarsi interamente ai propri lavori casalinghi o ha l'intenzione di espandere la sua attività professionale. Non sono pertanto dati i presupposti per una revisione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LAINF (consid. 1b/aa).
Art. 18 cpv. 2 LAINF: valutazione dell'invalidità.
Il fatto che un assicurato occupato a tempo parziale sia ancora in grado, dopo l'infortunio, di lavorare nella stessa misura e con la stessa retribuzione ad esso antecedenti, non esclude il riconoscimento di un'invalidità (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 22 cpv. 1 e art. 99 LAINF, Art. 18 cpv. 2 LAINF