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Regesto

Forma di un diritto di compera di un fondo concluso successivamente a una divisione ereditaria (art. 216 CO; art. 634 e art. 683 CC).
1. Se un diritto di compera o di ricupera di fondo è convenuto in un contratto di divisione ereditaria, tale negozio giuridico non richiede per la sua validità l'atto pubblico (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
2. Un contratto di divisione ereditaria può, in linea di principio, anche essere concluso con uno scambio di lettere (consid. 3).
3. Quando uno scambio di lettere, intervenuto dopo la divisione dell'eredità e il conteggio finale, può ancora essere considerato come facente parte della divisione dell'eredità (consid. 4)?

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referenza

Articolo: art. 216 CO, art. 634 e art. 683 CC