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Regesto

1. Art. 28 CP in relazione con l'art. 13 lett. b LCSl. Una società anonima che aveva presentato a suo tempo querela per concorrenza sleale, ma che è stata in seguito sciolta per fallimento, è esclusa dalla concorrenza. Essa non ha più diritto di presentare querela per eventuali atti di concorrenza sleale commessi dopo il suo scioglimento. L'art. 28 cpv. 4 CP non è applicabile al caso di scioglimento di una società anonima.
2. Art. 2, 13 LCSl. Il concorrente il cui diritto di proporre l'azione civile è perento non è legittimato a presentare querela penale, dato che la protezione garantita dal diritto civile è quella offerta a titolo principale e che la possibilità di una sanzione penale dipende dall'esistenza di tale protezione.

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referenza

Articolo: Art. 28 CP, art. 13 lett. b LCSl, art. 28 cpv. 4 CP, Art. 2, 13 LCSl