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Regesto

Costruzione di una strada su fondo altrui, garanzia.
1. Art. 55 cpv. 1 lett. c OG, art. 674 CC. Nuova motivazione di diritto nell'allegato di ricorso. Nozione di opera sporgente nel senso dell'art. 674 CC. Applicazione di questa nozione a una strada (consid. 2).
2. Art. 973 CC, art. 192 cpv. 1 e 194 cpv. 1 CO. Al compratore in buona fede di un fondo non puņ essere opposto un diritto di passo costituito d'accordo con il venditore ma non iscritto nel registro fondiario; in conseguenza, a tutela di un siffatto diritto, non č data la protezione giudiziaria contro il rischio d'evizione (consid. 3).
3. Art. 197 e 201 CO. Costruzione di una strada considerata come difetto materiale di un terreno edilizio. Obblighi di controllo e di contestazione del compratore che fonda i suoi diritti sui piani del registro fondiario (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 674 CC, Art. 973 CC, Art. 197 e 201 CO