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Regesto

Credito confermato irrevocabile (Norme ed usi relativi ai crediti documentari, riveduti nel 1974; art. 2 CC).
1. Diritto internazionale privato: i rapporti tra la banca confermante e il beneficiario sono soggetti al diritto della sede di tale banca (consid. 1).
2. Principi concernenti il rigore del controllo documentario e il carattere astratto dell'obbligazione risultante dal credito (consid. 2a). Puņ esservi derogato in caso di comportamento abusivo della banca confermante (consid. 2b, e).

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referenza

Articolo: art. 2 CC