109 II 408
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 610 cpv. 3 CC: soddisfacimento o garanzia dei debiti ereditari prima della divisione.
La richiesta di soddisfare o garantire i debiti ereditari prima della divisione (art. 610 cpv. 3 CC) non osta alla domanda di divisione introdotta da un coerede giusta l'art. 604 cpv. 1 CC, né all'ordine di divisione emanato dal giudice in accoglimento di tale domanda. Le procedure civili cantonali, tuttavia, non possono prevedere il compimento della divisione (attraverso l'assegnazione delle quote o la vendita dei beni ereditari con successivo riparto degli utili) prima che i debiti della successione siano stati soddisfatti o garantiti.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 610 cpv. 3 CC, art. 604 cpv. 1 CC