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Regesto a

Art. 23 segg. LPP; art. 88bis cpv. 2 OAI; condizioni alle quali il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale può essere modificato o soppresso.
Il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale deve di principio essere adeguato se non corrisponde o non corrisponde più oggettivamente alla situazione di fatto o di diritto attuale (consid. 3.2). Momento determinante per l'adeguamento della rendita (consid. 3.3).

Regesto b

Art. 23 LPP; nozione di connessione materiale.
Se diversi danni alla salute concorrono all'invalidità, occorre esaminare separatamente, in relazione ad ogni affezione, se l'incapacità lavorativa che ne è risultata sia insorta durante l'affiliazione all'istituto di previdenza (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 88bis cpv. 2 OAI, Art. 23 LPP