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Regesto

Art. 15 LAINF; art. 13 cpv. 1, vecchio art. 22 cpv. 4, vecchio art. 23 cpv. 5, art. 24 e vecchio art. 99 OAINF; calcolo del guadagno assicurato determinante per la rendita d'invaliditā in caso di pluralitā di rapporti di lavoro.
Nell'OAINF, il guadagno assicurato in caso di pluralitā di rapporti di lavoro č regolato specificatamente soltanto per la valutazione dell'indennitā giornaliera (art. 23 cpv. 5) e non per il diritto alla rendita. L'assenza di una presa in considerazione di un reddito di un'attivitā accessoria nel calcolo del guadagno assicurato per la rendita d'invaliditā non costituisce una disparitā di trattamento inammissibile (consid. 3.2), nella misura in cui tale reddito - in difetto di un orario di lavoro superiore alle otto ore settimanali - non č assicurato obbligatoriamente (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 15 LAINF, art. 99 OAINF