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Regesto

Art. 5 n. 4 CEDU; controllo della carcerazione preventiva, autoritā giudiziaria, obbligo di decidere sollecitamente.
1. La Camera d'accusa del cantone di Turgovia č un'autoritā giudiziaria ai sensi dell'art. 5 n. 4 CEDU, anche nel caso in cui il suo presidente, che partecipa alla procedura di controllo della carcerazione preventiva, abbia accordato in precedenza una proroga della carcerazione (consid. 2).
2. Anche la persona incarcerata a titolo preventivo o per ragioni di sicurezza e che sottostā volontariamente all'esecuzione anticipata di una pena o di una misura beneficia delle garanzie stabilite dall'art. 5 n. 4 CEDU (consid. 3a).
3. Circostanze in cui una procedura di controllo della carcerazione, durata 29 giorni fino alla comunicazione del dispositivo della decisione e 47 giorni fino alla notificazione della motivazione della stessa decisione, soddisfa l'obbligo di decidere sollecitamente (consid. 3b-c).

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Articolo: Art. 5 n. 4 CEDU