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Regesto

Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 23 cpv. 1 della legge ticinese sull'apertura dei negozi (LAN/TI); principio della preminenza del diritto federale; norma avente come scopo la protezione dei lavoratori.
Potere d'esame del Tribunale federale nel quadro del controllo astratto di un atto normativo cantonale (consid. 2).
Le prescrizioni cantonali e comunali relative alla chiusura dei negozi non possono avere come scopo la protezione dei lavoratori, in quanto tale questione è regolamentata in modo esaustivo nella LL (conferma della giurisprudenza). L'art. 23 cpv. 1 LAN/TI, che ha fatto dipendere l'entrata in vigore della LAN/TI dalla conclusione di un contratto collettivo di lavoro nel settore della vendita, persegue un chiaro obiettivo di protezione dei lavoratori ed è dunque contrario all'art. 49 Cost. (consid. 3).
Dato in particolare il riserbo che si impone il Tribunale federale nel quadro del controllo astratto di un atto normativo cantonale - a maggior ragione quando è in gioco l'annullamento di un'intera legge cantonale ormai in vigore -, annullare tutta la LAN/TI unicamente a causa delle discutibili modalità con le quali essa è entrata in vigore sarebbe eccessivo (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 49 cpv. 1 Cost., art. 49 Cost.