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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e 3 lett. d, art. 21 cpv. 1 e 3 LAI, art. 14 OAI, art. 2 cpv. 2-4 OMAI, cifre 11 e 13 OMAI Allegato: Riconoscimento di registratori e di elaboratori quali mezzi ausiliari per non vedenti a carico dell'AI.
- Registratori provvisti di particolari accorgimenti indispensabili per un impiego corretto da parte dei non vedenti devono essere riconosciuti a questi ultimi, adempiuti gli altri requisiti, quali mezzi ausiliari a carico dell'AI ai sensi della cifra 11 dell'Allegato OMAI: non è decisivo il fatto che essi apparecchi siano concepiti per persone non handicappate, gli accorgimenti di cui si tratta costituendo per queste ultime un semplice elemento agevolante l'uso degli apparecchi medesimi (consid. 4a).
- Elaboratori necessari al trattamento di dati raccolti attraverso altre apparecchiature speciali concesse dall'AI e, viceversa, indispensabili al funzionamento di simili apparecchiature devono essere assunti dall'AI a titolo di mezzi ausiliari dal profilo della cifra 13 dell'Allegato OMAI: irrilevante è la circostanza che si tratti di elaboratori di serie, destinati a persone in normali condizioni di salute, semplicemente modificati per le funzioni suddette (consid. 4b).

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referenza

Articolo: art. 21 cpv. 1 e 3 LAI, art. 14 OAI, art. 2 cpv. 2-4 OMAI