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Regesto

Art. 16 cpv. 1 lett. e ed art. 24 LADI, art. 40a OADI: guadagno intermedio; diritto a compensazione della differenza.
- Per stabilire se il guadagno conseguito da un assicurato mediante l'esercizio di un'attivitā a tempo parziale sia adeguato dal profilo salariale ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI, occorre paragonare l'indennitā giornaliera calcolata sulla base del guadagno giornaliero assicurato secondo l'art. 40a OADI con il guadagno giornaliero lordo. Quest'ultimo č determinato, nel caso di assicurati che percepiscono un salario mensile, applicando il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo č d'importo inferiore all'indennitā giornaliera lorda, esso costituisce guadagno intermedio; sono in tal caso adempiuti i presupposti per una compensazione della differenza giusta l'art. 24 cpv. 2 e 3 LADI. Altrimenti sussiste un'occupazione adeguata per quanto riferita alla retribuzione e non c'č spazio per ammettere un guadagno intermedio.

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referenza

Articolo: art. 40a OADI, art. 24 LADI, art. 24 cpv. 2 e 3 LADI