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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Trattato tra la Confederazione svizzera e la Francia sulla Valle di Dappes, dell'8 dicembre 1862. Lacuna del trattato colmata.
1. L'acquirente domiciliato in Francia di fondi siti nella parte del territorio svizzero ceduta dalla Francia secondo il trattato è, in linea di principio, soggetto alla disciplina autorizzativa. Nella fattispecie, pur avendo mantenuto strettissimi rapporti con tale regione, l'acquirente non adempie le condizioni generali stabilite dall'art. 6 cpv. 2 lett. a DAFE; egli non è quindi in grado di dimostrare un interesse legittimo ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e 2 DAFE (consid. 2).
2. Lacuna del trattato colmata per quanto riguarda i trasferimenti di proprietà di fondi situati nella parte di territorio ceduta dalla Francia alla Svizzera in cambio della Valle di Dappes: gli acquisti di fondi dovrebbero esservi consentiti nella misura in cui non compromettano lo scopo principale della legislazione svizzera e in cui siano effettuati da persone in grado di dimostrare l'esistenza di rapporti particolarmente stretti con la regione. Tali acquisti restano soggetti al controllo dell'autorità competente, che decide se l'acquirente possa essere, a titolo eccezionale, dispensato dall'assoggettamento alla disciplina autorizzativa. Caso eccezionale ammesso nella fattispecie (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 6 cpv. 2 lett. a DAFE, art. 6 cpv. 1 e 2 DAFE