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Regesto

Art. 230a LEF, specialmente cpv. 3, e art. 247-250 LEF; sospensione della liquidazione del fallimento di una persona giuridica per mancanza di attivi; liquidazione specifica a cascata, procedura di devoluzione gratuita allo Stato di beni del fallimento; allestimento di una graduatoria.
Se la procedura di fallimento di una persona giuridica è stata sospesa per mancanza di attivi, ma la massa fallimentare comprende valori gravati da diritti di pegno, la liquidazione si svolge a cascata secondo la procedura prevista dall'art. 230a cpv. 2-4 LEF. Se intende devolvere gratuitamente degli attivi allo Stato secondo l'art. 230a cpv. 3 LEF, l'Ufficio dei fallimenti deve allestire una graduatoria, che include un elenco oneri (consid. 5.1 e 5.2).

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referenza

Articolo: Art. 230a LEF, art. 247-250 LEF, art. 230a cpv. 2-4 LEF, art. 230a cpv. 3 LEF