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Regesto

Utilizzazione temporanea del fondo del vicino per lavori di costruzione.
Il diritto, stabilito nel § 115 della legge edilizia zurighese del 23 aprile 1893, di utilizzare temporaneamente il fondo del vicino, è garantito soltanto nella misura in cui l'utilizzazione ha luogo nei limiti dell'art. 695 CC.

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referenza

Articolo: art. 695 CC