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Regesto

Art. 21 cpv. 5 LPGA; art. 59 cpv. 1 e 4 CP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007); sospensione del versamento della rendita dell'assicurazione per l'invaliditā durante l'esecuzione di una misura terapeutica stazionaria secondo l'art. 59 CP.
Per la sospensione del versamento della rendita sulla base dell'art. 21 cpv. 5 LPGA č determinante unicamente stabilire se l'esecuzione delle misure stazionarie di cui all'art. 59 CP consenta o meno l'esercizio di un'attivitā lucrativa. Non occorre chiedersi se la necessitā di cure - che impedisce una simile sospensione - sia in primo piano rispetto alla pericolositā sociale (precisazione della giurisprudenza; consid. 6).

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Articolo: Art. 21 cpv. 5 LPGA, art. 59 CP, art. 59 cpv. 1 e 4 CP