Regesto
Adozione di preparativi in vista di un'infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti in considerazione della quantità di droga (vecchio art. 19 n. 1 cpv. 6 unitamente al vecchio art. 19 n. 2 lett. a LStup nella versione in vigore fino al 30 giugno 2011).
Un'infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti in considerazione della quantità di droga può essere commessa anche sotto forma di atti preparatori giusta il vecchio art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup. Si rende colpevole in questo senso chi non possiede ancora lo stupefacente, purché abbia avuto l'intenzione di compiere un'infrazione aggravata che è senz'altro possibile perpetrare (sviluppo della giurisprudenza pubblicata nella DTF 122 IV 360) (consid. 3.6 ).