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Regesto

Eccezione del beneficium excussionis realis fondata su una garanzia prestata dal conduttore in virtù dell'art. 257e CO (art. 41 cpv. 1bis LEF).
Il debitore, che chiede mediante ricorso l'annullamento dell'esecuzione ordinaria contro di lui promossa prevalendosi del beneficio d'escussione reale, deve dimostrare, in modo chiaro, che il credito posto in esecuzione è garantito da un pegno ai sensi dell'art. 37 LEF (consid. 1). Ciò è il caso per una garanzia del conduttore prestata in virtù dell'art. 257e CO (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 257e CO, art. 41 cpv. 1bis LEF, art. 37 LEF