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Regesto

Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (TAGSU). Interventi dell'Ufficio federale di polizia fondati non sul trattato e sulla sua legge d'esecuzione (LTAGSU), giudicati inapplicabili nella fattispecie, bensė sulla Convenzione XVI dell'Associazione svizzera dei banchieri relativa all'esame delle domande d'informazione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sull'abuso d'informazioni privilegiate. Incompetenza del Tribunale federale a decidere su un ricorso di diritto amministrativo proposto contro tali atti.
La Convenzione XVI fa parte del diritto privato. Gli interventi dell'Ufficio federale di polizia fondati su tale convenzione costituiscono solo una missione di buoni uffici assunta di comune accordo con privati, nel loro interesse. Non trattandosi di veri e propri provvedimenti di assistenza giudiziaria, gli atti compiuti nell'esercizio di questa missione non sono decisioni ai sensi dell'art. 5 PA e non soggiacciono ai rimedi giuridici previsti dagli art. 16 segg. LTAGSU.

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Articolo: art. 5 PA