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Regesto

Art. 97 OG combinato con l'art. 5 PA; art. 3 segg., 11 segg. e art. 30 cpv. 1 della legge federale sulle derrate alimentari (RS 817.0); procedura di controllo e di opposizione secondo la legge federale sulle derrate alimentari.
1. Se le autorità di polizia incaricate del controllo delle derrate alimentari contestano la denominazione "light", rispettivamente "povero di calorie" di un prodotto, ciò equivale, al livello del risultato medesimo, a proibire l'uso ulteriore della denominazione, alla stessa maniera che se un tale divieto non è espressamente pronunciato. La contestazione contiene almeno un accertamento della situazione giuridica. Il ricorso di diritto amministrativo proposto contro la decisione su opposizione emanata dall'ultima istanza cantonale è, quindi, ammissibile (consid. 1c-d e consid. 2).
2. In materia di polizia sulle derrate alimentari, tutti i Cantoni sono competenti e sono tenuti a eseguire le corrispondenti prescrizioni sul loro territorio. Nell'ambito di una procedura di controllo prevista dalla legge federale sulle derrate alimentari, si deve tener conto delle competenze parallele dei Cantoni ove un prodotto viene smerciato (consid. 4a-b).

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referenza

Articolo: Art. 97 OG, art. 5 PA