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Regesto

Art. 50 cpv. 3 LAINF; art. 213 cpv. 2 LEF: compensazione di crediti fondati sulla LAINF con prestazioni scadute.
La possibilità di compensare crediti dell'assicuratore infortuni relativi a premi arretrati dovuti dall'ex titolare di una ditta individuale con diritti del medesimo a indennità giornaliere insorti dopo la dichiarazione di fallimento soddisfa l'esigenza di reciprocità; la compensazione non è comunque ammissibile poiché l'esclusione della compensazione di cui all'art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF è richiamabile nelle evenienze contemplate dall'art. 50 cpv. 3 LAINF.

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referenza

Articolo: Art. 50 cpv. 3 LAINF, art. 213 cpv. 2 LEF, art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF