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Regesto

Art. 10 cpv. 3 LPP. Effetti della persistenza di assicurazione: In caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro nel periodo di persistenza dell'assicurazione di 30 giorni, il lavoratore č assicurato da quel momento presso l'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro (consid. 2a).
Art. 26 LPP. Non č compatibile con l'art. 26 LPP una disposizione statutaria per la quale il diritto a prestazioni di invaliditā, nell'ambito della previdenza obbligatoria, nasce solo dopo il decorso di un periodo di carenza di 24 mesi dal momento della sopravvenienza dell'incapacitā di lavoro (consid. 2b/cc).
Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP.
- I principi concernenti la forza vincolante della pronunzia della CAI, nella previdenza obbligatoria, non valgono solo per la determinazione del tasso di invaliditā (DTF 115 V 208), ma parimenti per stabilire il momento dell'insorgenza dell'incapacitā lavorativa (consid. 2b/aa).
- Quale sopravvenienza di un'incapacitā lavorativa, la cui causa č all'origine dell'invaliditā, si intende pure un aumento sensibile del tasso di incapacitā di lavoro posteriore alla fine dei rapporti di lavoro e al periodo di assicurazione persistente. Se l'istituto di previdenza versa una prestazione di invaliditā per un'incapacitā intervenuta in costanza d'assicurazione, esso č tenuto a prestare anche se l'invaliditā si modifica dopo la rescissione del rapporto di lavoro (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 115 V 208

Articolo: Art. 26 LPP, Art. 10 cpv. 3 LPP, Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP